Il delitto di epidemia colposa, di cui al combinato disposto degli artt. 438-452 c.p., è balzato agli onori della cronaca, in periodo di ‘emergenza Covid’, perché è stato contestato da alcune Procure italiane ai dirigenti di strutture di ricovero per anziani sparse sul territorio nazionale, le cosiddette R.S.A., dopo che erano state presentate numerose denunce da parte dei parenti degli anziani che in tali strutture avevano precedentemente contratto il virus in questione.
Altra ipotesi in cui gli organi inquirenti hanno ravvisato la commissione del reato di epidemia colposa è quella di persone che dopo aver contratto il Covid 19 non hanno rispettato l’obbligo di quarantena, ad esempio, recandosi al supermercato per far la spesa.
Illecito penale in questione è un reato colposo causalmente orientato
L’illecito penale in questione è un reato colposo causalmente orientato: l’azione penalmente rilevante sarà quella tenuta da un soggetto agente che, pur non volendo causare l’evento epidemiologico, con la propria condotta negligente, imprudente o in violazione di norme di legge o ordini dell’autorità, ha causato un’epidemia mediante la diffusione di agenti patogeni quali i virus o i batteri.
L’esempio tipico è, per l’appunto, la persona che dopo aver contratto il Covid 19 viola l’obbligo di quarantena e si reca ad un supermercato infettando altri soggetti.
In tali ipotesi il legislatore prevede che il colpevole debba essere punito con una pena reclusiva da 1 a 5 anni.
La pena sarà, invece, da 3 a 12 anni se a seguito della condotta di diffusione di germi patogeni deriverà, quale conseguenza non voluta dal soggetto agente, la morte di più persone: ad esempio la persona affetta da Covid 19 si reca presso un tabaccaio violando le norme che gli imporrebbero di stare in quarantena e, pur non avendo l’intenzione di infettare altre persone, con il proprio comportamento negligente infetta più soggetti di cui alcuni di essi moriranno in seguito di Corona virus.
Configurabilità del delitto in questione
La Corte di Cassazione, in più arresti giurisprudenziali, ha sancito che per la configurabilità del delitto in questione è necessario che il contatto tra la persona infettata ed altri soggetti causi ‘la incontrollata e rapida diffusione della malattia tra una moltitudine di persone’ (Cass. Pen. Sez. I, n.48014/2019); inoltre, sempre secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, non solo la patologia contemplata dal reato in questione deve essere una malattia contratta da un numero illimitato di persone, ma anche per una durata cronologicamente limitata (Cass. Sez. Un. n. 576/2008).
Pertanto, qualora l’agente con la propria condotta imprudente o negligente, contagi un numero limitato di persone e/o durante un lasso di tempo non cronologicamente limitato, altre fattispecie di reato gli potranno essere contestate, ma non il delitto di epidemia colposa: ad esempio, il reato di lesioni personali o, in caso di morte dei contagiati, il delitto di omicidio colposo.
Per poter imputare la condotta descritta dal combinato disposto degli articoli 438-452 c.p. bisognerà, infine, dimostrare che l’evento epidemico sia causalmente ascrivibile alla condotta imprudente del soggetto agente: occorrerà operare un giudizio contro fattuale e verificare, in base ad una regola generale di esperienza, di una legge scientifica universale o statistica, se senza la condotta imprudente del soggetto agente quello specifico fatto epidemico si sarebbe verificato o meno.
Conclusioni
In conclusione, occorre specificare che si tratta di un reato a forma vincolata che richiede la condotta commissiva di diffusione di agenti patogeni, pertanto, non rientrano nell’ambito applicativo delle fattispecie incriminatrice in oggetto quelle condotte omissive di chi aveva un obbligo giuridico di impedire l’evento epidemico e, per negligenza ed imperizia, non lo ha preveduto ed impedito.
Si pensi a coloro che ricoprivano posizioni dirigenziali negli ospedali e non hanno adottato, con la diligenza e la perizia dovuta dalle norme di leggi, dai regolamenti o dall’ars medica, le misure sanitarie idonee a prevenire il contagio da Covid 19 degli operatori sanitari che hanno prestato la loro attività lavorativa nei nosocomi italiani.
Altra ipotesi è quella di chi ricopre incarichi apicali nelle strutture di ricovero per anziani e non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il contagio da Covid 19 degli anziani ricoverati presso le cosiddette R.S.A. .
In queste fattispecie concrete, ai dirigenti sanitari egli ospedali e delle R.S.A. non andrebbe ascritto il delitto di epidemia colposa, ma più correttamente andrebbe contestato la commissione di altri reati contro la vita o l’incolumità individuale, quali i delitti di omicidio colposo o lesioni personali gravi.